Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1640 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è proponibile solo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente deve produrre copia asseverata della sentenza da ottemperare e l’attestazione del relativo passaggio in giudicato, anche a seguito di ordine istruttorio. Accertati l’an e il quantum del credito, non contestati dall’Amministrazione, il giudice ordina l’ottemperanza e nomina il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’incarico del commissario, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano con cui è stato accertato il suo diritto a ottenere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno, maggiorata di accessori come per legge.
Il Ministero dell’istruzione e del merito non ha dato esecuzione alla sentenza e si è costituito con comparsa di mero stile. Il ricorrente chiede anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Non essendo stata prodotta l’attestazione di conformità della sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, il Tribunale ha assegnato un termine per la regolarizzazione, poi ottemperato.
La Motivazione della Corte
Sul piano formale, il Tribunale rileva la produzione, sia pure a seguito dell’ordine istruttorio, della copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato. È stata altresì dimostrata la notifica del titolo esecutivo, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito risultano pertanto incontestati.
Il Tribunale ordina quindi al Ministero di ottemperare, rilasciando al ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00, oltre accessori maturati, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, è nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Tribunale precisa che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di lite sono compensate, fatta salva la refusione del contributo unificato a carico del Ministero. Il Tribunale motiva la compensazione con il comportamento processuale del ricorrente, che ha regolarizzato le produzioni documentali solo all’esito dell’ordine impartito, provocando una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.