Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3975 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo portato dal titolo esecutivo e ne ordina la completa esecuzione entro un termine perentorio. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, legittima il ricorso per l’esecuzione del giudicato. L’accertamento dell’inadempimento, non contestato dall’amministrazione, giustifica la condanna all’esecuzione e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il carattere seriale del contenzioso e le connesse difficoltà di tempestiva esecuzione non integrano, di per sé, i presupposti per le penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 24 maggio 2024 che le riconosceva il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 — il contributo per la carta docente — per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento di una somma per ogni anno.
Il titolo è stato notificato il 4 giugno 2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 18 febbraio 2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione costituitasi non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.
Su questa premessa, il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, condannando l’amministrazione a dare completa esecuzione, per il contributo carta docente, alla sentenza del giudice del lavoro, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Il Collegio ha poi disciplinato l’ipotesi di perdurante inerzia: decorso infruttuosamente il termine assegnato, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con possibilità di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si è data luogo ad alcun compenso per il commissario.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio ha escluso che sussistano allo stato i presupposti di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., in ragione del carattere seriale del contenzioso e delle connesse difficoltà di tempestiva esecuzione, riservando l’eventuale adozione a una successiva istanza dell’interessata in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo liquidato nel dispositivo.
Nota della Redazione
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