Ottemperanza al giudicato sulla carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3998 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., assicura l’attuazione del giudicato quando l’Amministrazione non vi abbia provveduto nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento non contestato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, nomina un commissario ad acta quale organo straordinario dell’esecuzione. La funzione commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a ricevere la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, dell’importo di euro 500,00 annui, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire strumento equipollente. Il titolo è stato notificato in data 25.06.2024.

Non essendovi stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria in data 24.04.2025. Il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso infruttuosamente. Per questo la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario. L’Amministrazione si è costituita formalmente, senza contestare il mancato adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso di ottemperanza, integrato dal termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, applicabile alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici.

Il Collegio rileva che la pretesa fatta valere è adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale assenza di contestazione assume rilievo decisivo: il thema probandum si consolida senza contraddittorio sul punto.

Da qui l’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al titolo, per la parte relativa al contributo alla formazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine è perentorio e funzionale a garantire una tutela effettiva e non meramente dichiarativa.

Una volta decorso inutilmente tale termine, provvede un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al commissario sono affidati gli atti necessari all’assolvimento del mandato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale e di coordinarsi con le strutture straordinarie. Poiché si tratta di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina la completa esecuzione, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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