Ottemperanza per indennità sostitutiva ferie docenti a tempo determinato (TAR Lombardia n. 4114 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra gli estremi dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. la domanda volta a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, che condanni al pagamento di somme dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute da un docente a tempo determinato. La notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni, secondo l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, costituiscono presupposti sufficienti per l’accoglimento del ricorso, senza che sia necessario dimostrare la colpa o l’inadempimento dell’Amministrazione. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina un Commissario ad acta nell’organo dell’Amministrazione finanziaria territorialmente competente, che provvede alla liquidazione definitiva dell’importo dovuto. La condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere invece negata quando l’importo del credito sia esiguo e la relativa statuizione, per non essere iniqua, dovrebbe avere valore meramente simbolico.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato adiva l’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2808/2025 del 17 giugno 2025, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 3.939,39, oltre interessi e accessori.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, il ricorrente, ottenuta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, notificava il titolo e proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti processuali per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che la sua notificazione all’Amministrazione era avvenuta in data 19 giugno 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 (convertito con legge n. 30 del 1997), che disciplinano l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario quando l’Amministrazione non abbia adempiuto nel termine di legge.
Il Collegio ha precisato che l’inadempimento non era contestato e che l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Ha pertanto ritenuto fondato il ricorso, disponendo l’obbligo di dare piena esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza del creditore.
Quanto alla richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione o inosservanza successiva, il TAR l’ha respinta, ritenendo che, considerata l’esiguità dell’importo dovuto, la somma avrebbe potuto avere solo una consistenza simbolica, non potendosi altrimenti configurare come manifestamente iniqua.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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