Elezioni, la mancata congiunzione fisica dei fogli delle firme è vizio insanabile (TAR Sardegna n. 780 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia elettorale la continuità documentale dei fogli costituenti il modulo di presentazione di una lista non è un adempimento formale, ma un presidio essenziale per garantire la consapevolezza dei sottoscrittori circa la specifica compagine politica sostenuta. I moduli aggiuntivi utilizzati per la raccolta delle sottoscrizioni, ove siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono essere uniti al primo foglio da elementi di congiunzione ulteriori rispetto alla semplice spillatura, quali timbri lineari o firme apposti in data certa anteriore. La mera successione numerica delle pagine, la sola indicazione del promotore o l’autenticazione delle firme da parte del candidato sindaco non valgono a dimostrare l’unicità sostanziale dell’atto, né a consentire alla commissione elettorale una verifica immediata e non equivoca della riferibilità delle sottoscrizioni alla lista presentata.
Il Fatto
La Commissione Elettorale Circondariale di Lanusei ha disposto la ricusazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista collegata «Ilbono Impegno Comune» per le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2026, rilevando l’assenza di qualsiasi forma di congiunzione fisica tra i fogli contenenti le sottoscrizioni dei presentatori e quelli recanti il contrassegno e l’elenco dei candidati. La documentazione esaminata risultava composta da fogli separati, sebbene contrassegnati da una numerazione progressiva, e da documenti spillati con le firme dei sottoscrittori.
Il candidato sindaco ha impugnato il verbale dinanzi al TAR, sostenendo la violazione del principio del favor participationis e della strumentalità delle forme. La Commissione, a suo dire, avrebbe dato una interpretazione meramente formalistica, senza considerare la numerazione delle pagine, l’indicazione del promotore e la circostanza che le firme erano state rese dinanzi al pubblico ufficiale autenticante, elementi sufficienti a ricondurre le sottoscrizioni alla lista.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che l’articolazione difensiva non superi la pacifica circostanza, accertata dalla Commissione, della materiale separazione dei fogli relativi alla presentazione della lista e alla raccolta delle sottoscrizioni. La continuità documentale costituisce un presidio volto ad assicurare che le firme siano state apposte con piena consapevolezza della specifica lista cui si riferiscono, in conformità all’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960.
I giudici hanno richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui i moduli aggiuntivi privi di contrassegno ed elenco dei candidati devono essere uniti al primo foglio mediante congiunzioni ulteriori rispetto alla spillatura (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3652/2026; Cons. Stato n. 8540/2025). La semplice unione materiale, difettando di timbro o sigla di congiunzione del pubblico ufficiale, non soddisfa il requisito di unità documentale e impedisce una verifica immediata della riferibilità delle firme.
Il Collegio ha inoltre disatteso la tesi basata sulla successione numerica delle pagine, poiché resta indimostrato che i sottoscrittori abbiano in concreto avuto cognizione del foglio recante il candidato sindaco e la lista dei consiglieri. Nè l’indicazione del promotore nè l’autenticazione da parte del candidato possono attestare la consapevolezza dei firmatari sull’integrale composizione della lista. L’onere formale assolve alla funzione di consentire alla commissione elettorale di verificare, celermente e senza equivoci, che i sottoscrittori abbiano sostenuto quella determinata compagine. La violazione degli articoli 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960 è stata pertanto ritenuta correttamente configurata e il ricorso respinto, con motivazioni che rendono assorbite le ulteriori censure relative all’esercizio del soccorso istruttorio.
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Nota della Redazione
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