Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 711 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e la condanna a dare esecuzione al titolo nel termine fissato. Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, e accertato che l’ottemperanza non è intervenuta, il ricorso è fondato. Il commissario ad acta nominato dal giudice opera quale organo ausiliario e sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale; il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio e funzionalizzato all’attuazione della pronuncia, non alla cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, docente, si rivolge al TAR per ottenere l’ottemperanza a una sentenza con la quale il giudice ordinario del lavoro aveva accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente, condannando il Ministero al pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi.

Il Ministero si costituisce in giudizio senza svolgere difese. La sentenza di condanna risulta passata in giudicato e il titolo esecutivo è stato notificato all’Amministrazione. Non risulta dagli atti alcuna esecuzione spontanea, così che la questione approda al giudice dell’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’accertamento della sussistenza del titolo per il rimedio dell’ottemperanza. Rileva che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, e che dunque è integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm..

Sul piano processuale, il Collegio verifica la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data anteriore all’introduzione del giudizio, richiamando l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La norma impone alle Amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro tale termine e preclude al creditore, prima della sua scadenza, l’esecuzione forzata e la notifica del precetto.

Un passaggio è dedicato alle conseguenze della riforma del processo civile. Il Tribunale ricorda che l’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale per avviare l’esecuzione forzata.

Nel merito il ricorso è accolto. Non risultando dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il Ministero è condannato a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante corresponsione dell’importo liquidato dal giudice del lavoro, oltre rivalutazione e interessi.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, individuandolo nel Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Il Collegio ne precisa la natura: agisce su semplice richiesta dell’interessato quale organo ausiliario del giudice, sostituendo l’Amministrazione nell’esercizio concreto del potere procedimentale cui questa si è sottratta. Il suo compito è intrinsecamente obbligatorio e non consiste nella cura dell’interesse pubblico, ma nell’attuazione della pronuncia giudiziale. Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero resistente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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