La convenzione per servizi di intelligenza artificiale non lede la concorrenza (TAR Lazio n. 13925 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della stazione appaltante di affidare servizi di intelligenza artificiale per l’avvocatura mediante una procedura aperta con suddivisione in lotti e conclusione di una convenzione a cui i singoli professionisti possono aderire non determina, di per sé, una lesione della concorrenza né la creazione di una posizione dominante in capo all’aggiudicatario. Il modello convenzionale non preclude ai concorrenti dell’operatore selezionato l’accesso al mercato, atteso che i singoli professionisti restano liberi di rivolgersi ad altri operatori. La suddivisione in lotti prevista dall’art. 58 d.lgs. n. 36/2023 costituisce una valutazione discrezionale della stazione appaltante sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o sproporzione: l’amministrazione non è tenuta a prevedere un limite massimo all’aggiudicazione di più lotti, essendo tale facoltà meramente eventuale. È manifestamente infondata la questione di legittimità comunitaria che involga un mero problema di sussunzione della fattispecie concreta, non un dubbio interpretativo sul diritto eurounitario.
Il Fatto
Il Consiglio nazionale forense ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di servizi di intelligenza artificiale per l’avvocatura, suddivisa in tre lotti funzionali, per la conclusione di una convenzione triennale alla quale i singoli professionisti possono aderire previa sottoscrizione di un contratto di licenza individuale con l’aggiudicatario. Due società, costituite in raggruppamento temporaneo di imprese, hanno impugnato il bando e la delibera di indizione, deducendo l’illegittima lesione della concorrenza e l’effetto escludente nei confronti delle piccole e medie imprese, nonché la mancata previsione di un limite al numero di lotti aggiudicabili. In via subordinata, è stata sollevata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure circa il rischio di lesione della concorrenza. La scelta del modello convenzionale è funzionale a garantire la massima libertà dei singoli professionisti che non sono tenuti ad aderire al software dell’operatore selezionato dal Consiglio nazionale forense e possono rivolgersi ad altri soggetti sul mercato. Tale circostanza esclude il passaggio da una concorrenza nel mercato a una concorrenza per il mercato, come confermato dal parere prognostico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non ha rilevato criticità concorrenziali.
Il Collegio ha escluso anche il paventato rischio di creazione di un monopsonio, evidenziando come l’ampia quota di mercato contendibile — considerato il limitato numero di professionisti che impiegano strumenti di intelligenza artificiale — smentisca l’assunto. L’ingresso del soggetto pubblico non determina di per sé una posizione dominante, ma fissa piuttosto dei parametri minimi di qualità che incentivano la competizione su un livello più alto, spingendo fuori dal mercato le imprese inefficienti. La lex specialis, inoltre, disciplina espressamente il divieto di addestramento dei dati e l’obbligo di interoperabilità dei sistemi, superando le censure sul punto.
Quanto alla suddivisione in lotti, il Tribunale ha ritenuto che la decisione della stazione appaltante sia frutto di una valutazione discrezionale né sproporzionata né irragionevole, coerente con la struttura del mercato dei servizi legali di intelligenza artificiale e basata su un medesimo paradigma tecnico differenziato per ciascun lotto. La soglia di fatturato richiesta, pari a un quinto di quella massima per la definizione di media impresa, e la previsione dell’avvalimento e del raggruppamento attestano il rispetto del principio del favor partecipationis. La mancata indicazione di un limite al numero di lotti aggiudicabili non inficia la procedura, trattandosi di una mera facoltà.
Il Collegio ha infine dichiarato la manifesta infondatezza dell’istanza di rinvio pregiudiziale, rilevando che la questione prospettata attiene a un problema di sussunzione della fattispecie concreta, non a un dubbio interpretativo sul diritto eurounitario, essendo la motivazione della suddivisione chiaramente esplicitata negli atti di gara.
Nota della Redazione
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