Vincolo costiero 150 metri deroga zone A e B solo se preesistenti (TAR Sicilia n. 2191 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla legge regionale siciliana n. 78/1976 nella fascia dei 150 metri dalla battigia prevale sulle classificazioni urbanistiche sopravvenute. La deroga per le zone A e B di cui al d.m. n. 1444/1968 opera esclusivamente per le aree che possedevano i connotati propri di tali zone alla data di entrata in vigore della legge regionale, non per quelle che li abbiano acquisiti in prosieguo. La relativa prova deve essere certa e documentata, non potendo fondarsi su una semplice urbanizzazione di fatto. Il sindacato sul parere tecnico della Commissione Tecnica Specialistica resta limitato ai profili di illogicità, errore di fatto o travisamento. In presenza di una pluralità di ragioni autonome poste a fondamento del provvedimento e non specificamente contestate, il venir meno di una sola di esse non ne determina l’annullamento per il principio di resistenza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno in una frazione costiera del Comune di Scicli classificato dal Piano Regolatore Generale come zona omogenea B, sottozona B6, ha impugnato il decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 131 del 19 maggio 2025, con cui è stato recepito il parere non favorevole della Commissione Tecnica Specialistica sulla proposta comunale di riclassificazione del lotto in sottozona B8.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 105 del 30 giugno 2014, aveva adottato la variante a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. L’Amministrazione regionale ha sottoposto la variante alla procedura di V.A.S. ex art. 15 del decreto legislativo n. 152/2006 e la Commissione ha concluso negativamente, ravvisando l’inedificabilità dell’area per il vincolo dei 150 metri dalla battigia di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente deduce l’erronea qualificazione dell’area come soggetta a vincolo assoluto. Egli sostiene che il lotto, già incluso nel perimetro del centro abitato delimitato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765/1967 con delibera consiliare n. 20 del 1 marzo 1970, possedesse de facto i requisiti della zona B prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’inderogabilità del vincolo a tutela delle coste prevale sulle previsioni degli strumenti urbanistici adottati successivamente. Il legislatore regionale del 1976 ha inteso fotografare il regime delle eccezioni al vincolo come esistente in quel momento, escludendo dall’inedificabilità solo le zone che già avevano subito interventi edificatori. Eventuali varianti alla zonizzazione non possono incidere su tale assetto, in ragione della gerarchia delle fonti e dell’interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali del perimetro costiero.
La Corte non trascura la giurisprudenza invocata dal ricorrente, secondo cui i connotati della zona B possono risultare anche dalla perimetrazione operata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971 in data anteriore alla legge regionale. Nel caso concreto, tuttavia, difetta la prova certa: lo stralcio prodotto è stato redatto ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765/1967, per finalità diverse, ossia la regolamentazione provvisoria dell’edificazione nei Comuni sprovvisti di Piano Regolatore Generale. Non è inoltre dimostrato che l’area presentasse i parametri propri della zona B individuati dall’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, con la soglia minima di superficie coperta e densità territoriale ivi prevista.
Il Collegio esclude poi la dedotta disparità di trattamento rispetto a un’area asseritamente analoga, per difetto di prova sulla piena assimilabilità delle situazioni. Osserva inoltre che l’art. 2.1.1 del decreto assessoriale n. 271/GAB/2021 non esclude la V.A.S., ma consente il ricorso al rapporto preliminare semplificato solo in presenza di tutte le condizioni ivi indicate, tra cui l’assenza di vincoli paesaggistici, nella specie non ricorrente.
Quanto al dedotto vizio di istruttoria per la mancata acquisizione d’ufficio della delibera consiliare, la Corte rileva che l’Amministrazione non si è limitata a eccepirne l’assenza, ma ha osservato che la delibera non può considerarsi sovraordinata alla legge regionale, le cui previsioni sono inderogabili. Infine, il provvedimento si fonda su una pluralità di ragioni autonome — criticità paesaggistiche e carenze del rapporto ambientale su consumo di suolo, alternative e misure di mitigazione — non specificamente contestate: per il principio di resistenza, il venir meno di una sola motivazione non comporta l’annullamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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