Permesso di soggiorno ex art. 103 e valutazione concreta della pericolosità nonostante la Consulta (TAR Lombardia n. 4103 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno per lavoro alle condizioni di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della lett. c) del comma 10 nella parte in cui non esclude il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 dai reati automaticamente ostativi non determina l’illegittimità del diniego fondato su tale condanna, qualora l’amministrazione abbia comunque svolto una valutazione in concreto dell’attuale pericolosità sociale del richiedente, basata su elementi sintomatici e recenti. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento quando, per la natura sostanzialmente vincolata dello stesso, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, dovendosi escludere in tal caso l’applicazione del divieto di sanatoria previsto per la violazione dell’obbligo di comunicazione.

Il Fatto

Un cittadino straniero presentava istanza il 15 marzo 2022 per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il Questore respingeva la domanda, rilevando che il richiedente era stato condannato nel 2017 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e nel 2019 per furto tentato, ed era stato destinatario di ulteriori denunce. Avverso il diniego, il ricorrente deduceva la mancata valutazione della sua attuale non pericolosità, avendo sempre svolto attività lavorativa, e la violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2024, che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non esclude il reato di piccolo spaccio da quelli automaticamente ostativi all’emersione. Tuttavia, nel caso di specie, il Collegio osserva come il provvedimento di diniego non si fondi su un mero automatismo: l’amministrazione ha svolto una valutazione in concreto della pericolosità del richiedente, considerando la condanna del 2017 unitamente alla successiva condanna del 2019 e alle denunce intervenute fino al 2021, ossia pochi mesi prima dell’istanza.

Il Tribunale evidenzia che il provvedimento impugnato non è il frutto di un’applicazione meccanica della norma, ma di una ponderazione degli elementi sintomatici di una pericolosità attuale. La generica allegazione del ricorrente di avere sempre lavorato non è ritenuta idonea a superare il quadro indiziario emergente dalle numerose e recenti vicende penali, che rendono palese la sussistenza di una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto al secondo motivo, il Collegio, aderendo all’orientamento che valorizza il primo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, ritiene che il provvedimento, pur adottato in un contesto di astratta discrezionalità, abbia carattere sostanzialmente vincolato alla luce delle emergenze istruttorie. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è, quindi, causativa di annullamento, in quanto il contenuto dispositivo del diniego non avrebbe comunque potuto essere diverso. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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