Lo sbarramento alla prova orale nei concorsi scolastici è legittimo anche con pochi candidati (TAR Valle d’Aosta n. 10 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di un bando di concorso per il reclutamento del personale docente che limita l’ammissione alla prova orale a un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso, ancorché meramente riproduttiva della previsione di cui all’art. 59, comma 10, lett. a), del decreto-legge n. 73/2021, è legittima anche quando il numero dei partecipanti alla procedura sia esiguo. La norma realizza un ragionevole bilanciamento tra l’interesse alla valutazione completa dei candidati e l’esigenza di efficienza e speditezza delle procedure concorsuali, finalità che giustifica meccanismi di selezione progressiva. La ragionevolezza della soglia di sbarramento va valutata in astratto ed ex ante, e non può essere messa in discussione da circostanze fattuali contingenti, quale il numero effettivo dei partecipanti, non conoscibile prima dell’indizione del concorso. La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 71/2024, come convertito, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., è manifestamente infondata, anche perché l’ipotizzata pronuncia manipolativa non sarebbe a “rime obbligate”.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla classe di concorso A46 – scienze giuridico-economiche del concorso ordinario per il personale docente bandito dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, veniva escluso dalla prova orale pur avendo ottenuto un punteggio di 80 alla prova scritta, non essendo rientrato nel numero di candidati ammessi, pari a tre volte i posti messi a concorso ai sensi dell’art. 6, comma 2, del bando. Con il ricorso introduttivo l’interessato impugnava la clausola di sbarramento e l’elenco degli ammessi, deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. e chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 71/2024, come convertito. Con successivi motivi aggiunti l’impugnazione veniva estesa alla graduatoria definitiva, sul presupposto dell’illegittimità derivata dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta ha respinto il ricorso, esaminando in via prioritaria la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, poiché la clausola del bando costituisce mera riproduzione della norma primaria, che espressamente facoltizza l’amministrazione all’inserimento dello sbarramento.
Quanto al dedotto contrasto con l’art. 3 Cost., il Collegio ha ritenuto la questione manifestamente infondata. La previsione dello sbarramento rappresenterebbe un ragionevole punto di equilibrio tra l’interesse a sottoporre tutti i candidati a una valutazione completa e l’esigenza, valorizzata dal legislatore, di garantire efficienza e speditezza alla procedura, assicurando tempi certi tra l’indizione del concorso e l’assunzione dei vincitori. Tale meccanismo sarebbe proporzionato alla finalità acceleratoria, coerente con l’obiettivo di frequenza annuale dei concorsi espressamente richiamato dalla norma.
Il giudice ha inoltre evidenziato, valorizzando l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1919/2025, che la ragionevolezza della norma non può essere valutata ex post sulla base del numero dei partecipanti, non conoscibile con certezza prima dell’indizione del concorso. La circostanza che, nel caso concreto, si fossero presentati solo 11 candidati integra un dato contingente inidoneo a incidere sulla legittimità costituzionale della disposizione. Quanto alla prospettata pronuncia additiva che subordini l’applicazione dello sbarramento al superamento di una determinata soglia di partecipanti, essa implicherebbe una scelta discrezionale riservata al legislatore, non essendo rinvenibili “rime obbligate” nell’ordinamento.
Il Collegio ha poi escluso la violazione dell’art. 97 Cost., richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, n. 10436/2022 e n. 6535/2022; T.A.R. Lazio, n. 9105/2018) secondo cui la scelta di un criterio di sbarramento è improntata a criteri di economicità ed efficienza. Infine, con riferimento all’art. 51 Cost., il Tribunale ha rilevato che la normativa di settore richiamata dal ricorrente (art. 35-quater del decreto legislativo n. 165/2001) non vieta affatto l’adozione di soglie di sbarramento, costituendo tale modulo organizzativo una modalità che non preclude la valutazione complessiva del candidato.
Respinta la questione di costituzionalità, il giudice ha dichiarato infondato anche il primo motivo di ricorso, osservando che la Regione era comunque autorizzata dalla legge ad applicare lo sbarramento e che l’amministrazione non era in grado di conoscere preventivamente il numero dei partecipanti. L’eventuale stima preventiva dei candidati per ciascuna classe di concorso comporterebbe un aggravio procedimentale incompatibile con le esigenze di efficienza. La reiezione del ricorso introduttivo ha comportato il rigetto anche dei motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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