Il documento preliminare alla progettazione non è atto immediatamente lesivo (TAR Sardegna n. 366 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento preliminare alla progettazione, che definisce il quadro normativo, gli obiettivi, le esigenze, i vincoli e la spesa approssimativa, ha contenuto meramente programmatorio e si colloca all’esterno del procedimento espropriativo. Esso, non essendo equiparabile al progetto preliminare, è atto privo di efficacia lesiva della sfera giuridica dei privati, poiché non è in grado di predeterminare le scelte dell’amministrazione. Il ricorso avverso tale atto è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse, impregiudicata la possibilità di impugnare gli atti concretamente lesivi, quali il progetto definitivo o l’atto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Fatto
Alcuni comproprietari di una strada privata impugnavano la deliberazione con cui il Comune approvava il documento preliminare alla progettazione per il completamento di opere di urbanizzazione primaria. L’atto prevedeva l’acquisizione “dove necessario” del tratto stradale e la realizzazione di una nuova strada su una porzione del cortile delle loro abitazioni.
I ricorrenti deducevano vizi di motivazione, violazione delle norme in materia di procedimento espropriativo e di avviso di avvio del procedimento, nonché il mancato rispetto delle distanze legali. Il Comune eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività e l’inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione del Tribunale
Il collegio respingeva l’eccezione di tardività, rilevando che il documento impugnato, non rientrando tra gli atti del procedimento espropriativo di cui agli artt. 8 e ss. d.P.R. n. 327/2001, non poteva attrarre la controversia nel rito speciale di cui all’art. 119 c.p.a. Esso, infatti, ha natura meramente programmatoria e si colloca a monte dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Tribunale accoglieva, invece, l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Richiamando la giurisprudenza consolidata, evidenziava come solo con l’approvazione del progetto definitivo l’intervento acquisisca una connotazione stabile e idonea a ledere le posizioni dei privati. Il progetto preliminare, in linea generale, non è impugnabile in quanto atto ancora suscettibile di modifiche e privo di lesività attuale.
Nel caso di specie, il documento preliminare alla progettazione non era neppure un progetto preliminare, limitandosi a programmare le future fasi della progettazione. La quantificazione delle aree o la stima sommaria dei costi erano mere indicazioni, non vincolanti per l’amministrazione. La natura programmatica era confermata dall’assenza di specifiche fonti di finanziamento e dal rinvio a una successiva delibera per l’inserimento dell’opera nel programma triennale.
Pertanto, gli atti impugnati non erano immediatamente lesivi, potendo l’amministrazione optare per moduli consensuali di acquisto o non procedere all’opera. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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