Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 911 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro è eseguibile dinanzi al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza di capitale e interessi secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 376/2024, pubblicata il 24.01.2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed è stata notificata in data 18.3.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’intimato alle spese. Il Ministero si è costituito in giudizio senza contrastare adeguatamente la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. L’Ente debitore non ha adeguatamente contestato la pretesa, che risulta pertanto fondata.
Il Tribunale precisa però la portata del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere rispettato prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Amministrazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. L’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento, è condannata alle spese, liquidate tenendo conto della natura minima e stereotipata delle controversie in materia e distratte ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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