Obbligo di ottemperare al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 959 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo imposto dal giudicato ed emette i provvedimenti necessari per l’esecuzione. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: la misura del dovuto discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è proponibile. Per la perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta. L’inadempimento non contestato giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano. Il titolo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed è stata notificata. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. Il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato e viene accolto. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il Collegio qualifica l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., richiamando il parametro del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’esatta dimensione del dovuto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, sospende l’avvio dell’azione per il recupero coattivo delle somme dovute dalle Amministrazioni dello Stato.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti gli importi versati, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese di notificazione, e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, secondo i limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito con istanza dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, anche mediante variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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