Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Marche n. 241 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente all’attivazione della Carta elettronica del docente e all’assegnazione delle relative somme, l’Amministrazione è tenuta alla sua esecuzione integrale. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso per ottemperanza è procedibile e, in assenza di ragioni contrarie opposte dalla Pubblica amministrazione, va accolto. All’inutile decorso del termine assegnato consegue la nomina del Commissario ad acta, mentre la sola nomina, in funzione acceleratoria, esclude di regola l’indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso del docente, dichiarando il diritto all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati in sentenza, e condannando l’Amministrazione anche alle spese. La pronuncia era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. È dunque integrato il presupposto di legge per l’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. In presenza dei presupposti di legge, l’inerzia dell’Amministrazione integra l’inottemperanza.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi motivi per dubitare del sollecito adempimento. La sola nomina del Commissario ad acta è stata reputata sufficiente a svolgere funzione acceleratoria. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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