Ripristino dei luoghi e tutela delle polle sorgive: legittima l’ingiunzione del Comune (TAR Lazio n. 1 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune quando i lavori di movimentazione del terreno siano stati eseguiti a ridosso di polle sorgive e di un corso d’acqua tutelato, in violazione delle distanze prescritte dall’art. 96 r.d. n. 523/1904 e in assenza del titolo edilizio richiesto dal d.p.r. n. 380/2001. L’onere motivazionale e istruttorio dell’amministrazione è assolto quando le risultanze di una verificazione disposta dal giudice confermano, sia pure a distanza di anni dai sopralluoghi, la riduzione dei canali di deflusso delle acque e la parziale copertura del materiale di riporto. L’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione resta assorbita dall’infondatezza del ricorso nel merito.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un lotto di terreno ricadente nel territorio comunale, dà esecuzione a un’ordinanza sindacale che imponeva ai proprietari la cura dei fondi. Comunica quindi l’avvio di lavori di bonifica del terreno, con piccola movimentazione di terra e posa di una tubazione drenante.

A seguito di un accertamento sui luoghi, il Comune adotta dapprima un’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27, comma terzo, d.p.r. n. 380/2001, poi, il 5 settembre 2022, un’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi ante operam del lotto e delle polle sorgive, contestando la movimentazione di terreno a ridosso del fiume e la parziale copertura di una polla sorgiva. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR, deducendo carenza di motivazione, genericità, difetto di istruttoria e di contraddittorio, disparità di trattamento e insussistenza della violazione contestata.

La Motivazione della Corte

Il collegio supera l’eccezione di inammissibilità dell’amministrazione, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Sono respinti il motivo sul difetto di contraddittorio — perché il verbale di sopralluogo ha natura meramente ricognitiva e non valutativa — e quello sulla disparità di trattamento, risultato generico per mancanza di elementi di raffronto con i terreni limitrofi.

I restanti motivi, concernenti la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento, sono esaminati congiuntamente. Il Tribunale aveva disposto una verificazione, inizialmente affidata alla Provincia di Latina e in seguito, per l’inadempimento dell’incaricato, alla Provincia di Frosinone. La relazione finale è stata depositata il 5 maggio 2025.

La verificazione conferma che i lavori hanno prodotto un volume di riporto di circa 486 mc su un’area di circa 624 mq. I canali di deflusso delle acque, nascenti dalle polle e degradanti verso il fiume, risultano notevolmente ridotti in lunghezza perché parzialmente coperti dal terreno di riporto. Una polla al confine nord del lotto risulta parzialmente coperta, e sono state installate tubazioni di drenaggio.

Il verificatore ha precisato che le polle sorgive sono fenomeni idrogeologici mutevoli, la cui portata può variare nel tempo anche per fattori naturali, e che non è possibile stabilire con certezza se la quantità d’acqua sia rimasta invariata. Il collegio ritiene comunque che l’accuratezza della strumentazione e della metodologia adottate, con l’apporto di un gruppo di tecnici, valga a confermare la legittimità del provvedimento sotto il profilo motivazionale e istruttorio, nonostante il tempo trascorso dai sopralluoghi comunali.

Il ricorso è pertanto respinto. La ricorrente è condannata alle spese di lite, liquidate in € 3.500 oltre oneri e accessori, con le spese della verificazione poste a suo carico e liquidate a seguito dell’istanza del verificatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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