Carta docente: il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile contro l’inadempimento dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 4073 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta passata in giudicato e ritualmente notificata, costituisce titolo esecutivo idoneo per l’esperimento del giudizio di ottemperanza. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Le funzioni commissariali, se affidate ad un dipendente pubblico, si intendono connesse ai compiti istituzionali e non danno diritto a un compenso ulteriore.
Il Fatto
Una docente, in forza di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto a usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per alcune annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre accessori. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo ha rilevato che, rispetto al titolo giudiziale, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La mancata contestazione da parte del Ministero, che non aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura, ha portato il Collegio a ritenere il credito non contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero. Al fine di assicurare l’effettività della tutela, è stato assegnato all’Amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La pronuncia si inserisce in un quadro di giudizi seriali relativi alla carta docente, caratterizzati da un non elevato livello di complessità, come evidenziato anche ai fini della liquidazione delle spese di lite, poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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