Accesso ai documenti previdenziali: la produzione in giudizio determina cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 1063 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere il soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata in giudizio, allorquando l’Amministrazione, nel corso del processo, provveda all’ostensione della documentazione richiesta ex art. 25 legge n. 241/1990. In tal caso, ove l’esibizione avvenga solo a seguito della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è da ritenersi virtualmente soccombente, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, pensionata, agiva innanzi al TAR Puglia, Lecce, per ottenere la declaratoria del proprio diritto ad accedere e a prendere visione del modello Te 08 di liquidazione e di ultima ricostituzione della pensione e del modello retr. pens., al fine di conoscere il numero esatto dei contributi figurativi di malattia agricola valorizzati nel calcolo della pensione, nonché per la condanna dell’INPS all’esibizione dei predetti documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria difensiva depositata in data 23.6.2026, l’INPS aveva riferito dell’emersione di prestazioni di disoccupazione agricola e indennità di malattia non dovute, circostanza che aveva imposto una rielaborazione complessiva dei dati, allegando conseguentemente i documenti richiesti: estratto contributivo, Te 08 di liquidazione, Te 08 di riliquidazione e Unicarpe.
All’esito della predetta produzione documentale, la parte ricorrente non aveva svolto ulteriori difese. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio determinasse la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha considerato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione intimata, la quale aveva provveduto all’ostensione della documentazione soltanto a seguito della proposizione del ricorso. Da ciò è derivata la condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, nella misura complessiva di € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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