Concorso docenti PNRR, pubblicazione dei soli vincitori e quote di riserva (TAR Lazio n. 2523 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali del PNRR, l’art. 59, comma 10, lett. d), D.L. n. 73/2021 impone la formazione e la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, con esclusione dell’elenco degli idonei non vincitori. La posizione del candidato idoneo costituisce mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile, salva la possibilità di esercitare l’accesso agli atti. Ai fini del calcolo delle quote di riserva di cui all’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, i candidati riservisti risultati vincitori per merito non si computano nella quota, restando così rispettato il limite della metà dei posti messi a concorso. La predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli nella lex specialis esclude il vizio di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso A022. Ha conseguito 78,00 punti alla prova scritta, 86,00 alla prova orale e 3,75 per la valutazione dei titoli, per un totale di 167,75, ritenendo che tale punteggio la collocasse in posizione utile anche considerando la riserva del 30% prevista dal bando.
La ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria finale e, con motivi aggiunti, i successivi provvedimenti di rettifica e integrazione. Ha chiesto la rettifica del punteggio, che assumeva spettante in 176,5 punti, e in via subordinata la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei non vincitori, oltre al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. In corso di causa, dopo più ordinanze istruttorie rimaste ineseguite, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa alla mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori. Richiamando la giurisprudenza della Sezione e la Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 157/2025, il TAR osserva che l’operato degli Uffici Scolastici Regionali è conforme all’art. 9, D.D. n. 2575/2023 e alla norma istitutiva del concorso, che prevede la sola graduatoria dei vincitori. L’idoneità resta ricollegata ipso facto al superamento del punteggio minimo, conoscibile dall’area personale della procedura.
La scelta legislativa è ritenuta ragionevole e coerente con la ratio delle procedure PNRR, caratterizzate da esigenze di celerità. La cadenza annuale del concorso giustifica una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta, senza violazione del principio di buon andamento. Richiamando anche la Cons. Stato, sent. n. 2737 del 1 aprile 2025, il Collegio esclude il contrasto con fonti costituzionali o sovranazionali, restando salvo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011.
Quanto alla posizione del candidato idoneo, il TAR la qualifica come mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in ragione dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione sullo scorrimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 3139/2020). Resta fermo il diritto di accesso agli atti per verificare punteggio e scorrimenti.
Sulla censura relativa alle riserve, il Collegio rileva che il punteggio utile per rientrare tra i vincitori per merito, senza riserva, è pari a 210,75. L’Amministrazione ha inoltre chiarito che i vincitori riservisti sono 219, pari al 40% dei posti, dunque entro la soglia massima del 50%. Il TAR aderisce all’orientamento per cui il concorrente vincitore per merito non si computa nella quota di riserva, con richiamo all’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 e alla direttiva n. 1 del 24 giugno 2019.
Infine, il Collegio esclude il difetto di motivazione e la mancata predeterminazione dei criteri, risultando ricostruibile l’iter logico seguito. Sul punteggio dei titoli, la ricorrente aveva dichiarato in domanda di avvalersi del punteggio di 3,75, alternativo a quello della lex specialis: il computo è pertanto corretto. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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