Ottemperanza al giudicato: nuovo incombente istruttorio prima della nomina del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 331 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la mera asserzione dell’Amministrazione di aver già dato esecuzione alla sentenza, non supportata da alcuna documentazione, non è sufficiente a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, ove ritenga non comprovata l’esecuzione del giudicato, può disporre ulteriori incombenti istruttori, ordinando all’Amministrazione il deposito di una documentata relazione a comprova dell’avvenuta ottemperanza, differendo la decisione sulla nomina del commissario ad acta e sulle penalità di mora a una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La parte ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pescara, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, lamentando l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento del soggetto pubblico e la condanna dell’Amministrazione alle penalità di mora.
Costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha asserito di aver dato esecuzione alla sentenza, senza tuttavia fornire alcuna prova documentale. Il Tribunale, con ordinanza istruttoria, aveva sollecitato l’Amministrazione a riscontrare le richieste della ricorrente, ricevendo solo un parziale riscontro.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione si è limitata ad affermare di aver ottemperato al giudicato, senza documentare alcunché, offrendo così un riscontro solo parziale all’ordinanza istruttoria n. 166 del 2026. La parte ricorrente, dal canto suo, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha ritenuto necessario disporre ulteriori incombenti istruttori, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo di depositare una documentata relazione a comprova dell’avvenuta ottemperanza, nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza.
La decisione si fonda sulla necessità di verificare, con elementi concreti e documentali, l’effettiva esecuzione del giudicato prima di adottare i provvedimenti conseguenziali richiesti dalla ricorrente. Il giudice dell’ottemperanza, infatti, non può limitarsi alle mere asserzioni dell’Amministrazione ma deve accertare l’avvenuto adempimento, anche mediante l’espletamento di attività istruttoria.
Il TAR ha pertanto differito il seguito della trattazione alla camera di consiglio del 13 novembre 2026, riservandosi ogni decisione in ordine alla nomina del commissario ad acta e alla applicazione delle penalità di mora, all’esito del riscontro istruttorio richiesto.
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Nota della Redazione
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