Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato senza astreinte (TAR Sardegna n. 412 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di inerzia, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina sin da subito un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi. La condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece negata ove sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento esecutivo, la sua articolazione su strutture centralizzate e la natura seriale del contenzioso, che rendono il ritardo non imputabile a inerzia colpevole.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione, ma quest’ultima non aveva provveduto ad alcun adempimento nei termini di legge. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notificazione della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con espressa previsione della possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta. Pur richiamando il principio per cui l’istituto non incontra preclusioni astratte nei confronti del debitore pubblico, il Collegio ha valorizzato l’autonomo limite della sussistenza di “altre ragioni ostative” di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Nella specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, nella sua ultima fase affidata a strutture centralizzate e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Il Collegio ha inoltre rilevato che il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento, ma un incentivo di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in misura ridotta a euro 400,00, considerata la natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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