Ottemperanza a sentenza civile e limiti del giudizio amministrativo (TAR Lombardia n. 523 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 del c.p.a. avente ad oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è rigidamente vincolato alle risultanze del giudicato, senza poter svolgere alcuna attività di integrazione. Il giudicato civile si estende al dedotto e al deducibile e non può essere modificato o specificato in sede esecutiva. Nell’interpretazione del decisum, il tenore del dispositivo prevale sul mero richiamo motivazionale a una norma derogabile, quando quest’ultima non risulti recepita nella statuizione finale. Ne consegue il rigetto del ricorso per ottemperanza quando risulti provata l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La banca ricorrente opera nel settore della cessione dei crediti di impresa e aveva acquistato, in qualità di cessionaria, i crediti vantati da una società nei confronti dell’amministrazione della difesa. Ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per un credito di euro 787.455,34, la banca si era vista notificare opposizione: con sentenza n. 4586 del 23.7.2020 il giudice ordinario accertava il credito in euro 701.669,56 oltre interessi commerciali, dava atto del pagamento in corso di causa della somma in linea capitale, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente al pagamento degli interessi commerciali e delle spese.

Passata in giudicato la sentenza, la banca, ritenendo che l’amministrazione non vi avesse dato esecuzione, proponeva ricorso per ottemperanza. Il Ministero si costituiva eccependo l’inammissibilità e, nel merito, deducendo la piena esecuzione del giudicato. La causa era discussa in camera di consiglio e spedita in decisione.

La Motivazione della Corte

Il resistente sosteneva di avere correttamente ottemperato alla sentenza civile; la banca contestava tale circostanza, affermando che l’amministrazione aveva pagato solo parte del capitale e degli interessi, con conseguente residuo. La soluzione della questione imponeva dunque la corretta lettura della pronuncia passata in giudicato.

Il Tribunale richiama il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa — condiviso dalla Sezione — secondo cui, in caso di ottemperanza di decisioni passate in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è vincolato alle risultanze del giudicato stesso, senza possibilità di integrazione. Viene citata Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1150 del 2024, per la quale l’ottemperanza dei giudicati civili si estrinseca in un’attività meramente esecutiva, senza accertamenti di merito non dedotti nel giudizio civile. Il fondamento è il self restraint sui giudicati formati in altri plessi giurisdizionali, che tiene fermi gli argini della giurisdizione.

Nello stesso senso il Tribunale richiama Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4687 del 2023; TAR Lombardia n. 2308/2023; TAR Campania, Salerno, n. 1721/2023, che ribadisce come, mentre nell’esecuzione di sentenze del giudice amministrativo sia possibile “riempire” gli spazi lasciati vuoti dal giudicato, un analogo potere integrativo è escluso nel caso di ottemperanza a sentenze del giudice ordinario, essendo inibito arricchire o specificare il giudicato; TAR Campania, Napoli, n. 3722 del 2023; Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5606 del 2022, secondo cui il giudice dell’ottemperanza svolge una funzione meramente attuativa e non può alterare o integrare il precetto, né il giudizio di ottemperanza costituisce sede per domande che avrebbero dovuto essere proposte in sede civile; e C.G.A.R.S. n. 644 del 2023, per il quale al giudice amministrativo non pertiene alcun potere cognitorio sul giudicato civile azionato.

Applicando tali principi, il Tribunale legge il dispositivo della sentenza civile: il credito verso il Ministero è accertato in euro 701.669,56 oltre interessi commerciali; il giudice dà atto dell’avvenuto pagamento in corso di causa di tale somma in linea capitale; il decreto ingiuntivo è revocato e l’amministrazione è condannata a pagare esclusivamente gli interessi commerciali e le spese. Identica conclusione emerge dalla motivazione, ove si legge che le somme già riscosse restano dovute, unitamente agli interessi e alle spese. Il giudicato ha dunque accertato il saldo integrale del capitale, riconoscendo al creditore solo interessi e spese, somme peraltro versate. Non induce a diversa conclusione il richiamo, in motivazione ma non nel dispositivo, all’art. 1194 cod. civ. sull’imputazione del pagamento: la norma è derogabile e non può inficiare quanto chiaramente risulta dal dispositivo, anche letto con la motivazione. Provata l’esecuzione del giudicato, il ricorso è integralmente rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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