Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1533 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo di formazione giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato quanto al diritto di credito accertato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto, svolgendo la sola funzione di consentirne il soddisfacimento: l’esatta entità delle somme dovute discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore riguardo a capitale residuo e interessi non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00. La sentenza era passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed era stata ritualmente notificata.

Poiché l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione a favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo con valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è dunque definitivamente vincolante per l’Amministrazione, e l’esatta misura e decorrenza di capitale residuo e interessi andrà verificata secondo i parametri del titolo e della legge, agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. È stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, che assumerà le funzioni su istanza del creditore trascorso inutilmente il termine, provvedendo entro i successivi sessanta giorni e senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidata secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014 e tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di potenziale danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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