Proroga del termine per il Commissario ad acta nell’ottemperanza per demolizione di opere abusive (TAR Abruzzo n. 334 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il tribunale amministrativo può concedere al Commissario ad acta una proroga del termine per l’adempimento dell’incarico quando ricorrano ragioni di particolare complessità dell’attività da svolgere. La circostanza che l’amministrazione non abbia perduto il potere di provvedere non determina la decadenza dell’incarico commissariale, né attribuisce all’ente la legittimazione a sostituirsi al commissario nell’esecuzione della sentenza passata in giudicato. La proroga decorre dalla comunicazione dell’ordinanza e presuppone la verifica della fondatezza dell’istanza alla luce delle motivazioni addotte dal commissario.
Il Fatto
Con sentenza del 22 luglio 2025, il TAR L’Aquila aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’ordine di demolizione di opere abusive, stabilendo l’obbligo del Comune di concludere il procedimento demolitorio. Su successiva istanza di ottemperanza, il tribunale aveva nominato un Commissario ad acta, incaricandolo con sentenza del 21 gennaio 2026 di porre in essere tutte le attività necessarie per dare piena esecuzione al giudicato.
In data 20 febbraio 2026, il Commissario ad acta ha depositato istanza di proroga del termine per l’esecuzione dell’incarico, deducendone la particolare complessità. Successivamente, con nota del 12 maggio 2026, lo stesso commissario ha evidenziato che l’amministrazione non avrebbe perduto il potere di provvedere, senza che ciò incidesse sulla permanenza dell’incarico commissariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la richiesta di proroga presentata dal Commissario ad acta, valorizzando le ragioni di complessità dell’incarico espresse nell’istanza del 20 febbraio 2026. L’esecuzione della sentenza n. 365/2025 richiede la conclusione del procedimento di demolizione delle opere abusive, attività che il commissario è chiamato a svolgere in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte.
Il tribunale ha precisato che, sebbene l’amministrazione non abbia perduto il potere di provvedere, il soggetto incaricato di dare esecuzione al giudicato rimane il Commissario ad acta. Tale conclusione si fonda sulla circostanza che l’incarico era stato conferito con la sentenza n. 38/2026 e che la mera ricorrenza del potere amministrativo non fa venir meno la necessità dell’intervento sostitutivo disposto dal giudice dell’ottemperanza.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha concesso al commissario un’ulteriore proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, per portare a termine l’incarico. La segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento alle parti e al Commissario ad acta, individuato in un funzionario amministrativo della Prefettura.
Nota della Redazione
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