Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 61 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, ove l’Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è doveroso nominare sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dall’efficacia della nomina del Commissario.
Il Fatto
Numerosi ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che avevano accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per molteplici anni scolastici. Le sentenze azionate erano state notificate in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito e non erano state spontaneamente eseguite.
I ricorsi, tutti proposti dal medesimo difensore in tema di “carta del docente”, sono stati riuniti in forza del decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, adottato per lo snellimento dell’arretrato. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato. Il Tribunale ha dunque ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha ritenuto doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Questi, entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio numero di codice fiscale nel termine di sette giorni.
Quanto al compenso commissariale, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dalla notificazione della presente sentenza e dies ad quem dall’adempimento spontaneo o dall’efficacia della nomina del Commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, sulla scorta dei parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Infine, il Collegio ha mandato alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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