Ottemperanza al giudicato risarcitorio del giudice ordinario: il TAR determina le somme e designa il commissario ad acta (TAR Basilicata n. 126 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. L’intervenuta adozione di atti amministrativi di autorizzazione al pagamento non determina la cessazione della materia del contendere, se non è provato l’avvenuto soddisfo. Il giudice dell’ottemperanza, nel dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, deve quantificare le somme dovute secondo i criteri stabiliti dal titolo, inclusa la rivalutazione monetaria e gli interessi secondo le modalità fissate per i debiti di valore, nonché il compenso del CTU. Non è ammissibile la domanda di penalità di mora se l’amministrazione ha attivato la procedura amministrativa di pagamento.
Il Fatto
I genitori di una minore, che aveva subito un’aggressione da parte di un compagno di classe durante la ricreazione, avevano proposto un’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale ordinario. Il giudice adito aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, delle spese di lite e di un’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ponendo anche i compensi del CTU a carico dell’amministrazione soccombente.
Non avendo ricevuto il pagamento delle somme liquidate, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e l’applicazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione, rilevando che i soli atti di autorizzazione al pagamento non provano l’avvenuta corresponsione delle somme, né il rimborso del compenso del CTU.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice dell’ottemperanza ha il potere di determinare le somme dovute in base al titolo esecutivo. Per la sorte capitale, ha confermato l’applicazione delle modalità di calcolo stabilite dalla sentenza del giudice ordinario, che richiamava il criterio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 per le obbligazioni risarcitorie. Il TAR ha quindi precisato che la somma liquidata è un debito di valore, sul quale si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il meccanismo del cumulo, fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre la quale la somma diventa debito di valuta, producendo solo interessi legali.
In relazione alle spese di lite, il Tribunale ha indicato i criteri per la loro determinazione, inclusi il rimborso forfettario, l’IVA e la CPA, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza. Ha inoltre accolto la domanda relativa al compenso del CTU, quantificato in € 400,00, che i ricorrenti avevano già corrisposto e che l’amministrazione non aveva contestato.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il TAR l’ha respinta, considerando che l’amministrazione aveva dimostrato di aver attivato la procedura amministrativa per il pagamento. Il giudice ha, infine, assegnato all’amministrazione un termine di 60 giorni per provvedere al pagamento, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Prefetto, con oneri a carico del Ministero.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.