Carta docente ottemperanza al giudicato e contributo formazione (TAR Lombardia n. 360 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti è fondato quando l’inadempimento risulti allegato e non contestato. L’amministrazione intimata va condannata a dare completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza liquidazione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. La modesta entità dell’importo giustifica il diniego delle penalità di mora, salva la possibilità di provvedere su istanza di parte in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici di importo di 500,00 euro per ciascun anno. La sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, era stata pubblicata in data 04.04.2024 e notificata in data 17.05.2024.

Il titolo era rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 13.06.2025, ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla fissazione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro processuale rilevando che il giudicato si era formato e che il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, era decorso senza che l’amministrazione completasse le procedure esecutive. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto ritenuto lo strumento corretto per conseguire l’esecuzione della parte del titolo relativa alla carta docente.

La pretesa azionata è stata considerata adeguatamente documentata. Il Tribunale ha osservato che, a fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo. Da qui la condanna a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del giudice del lavoro del 04.04.2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio ha quindi delineato il meccanismo dell’esecuzione sostitutiva. Decorso inutilmente il termine assegnato, provvederà un commissario ad acta entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Quanto al compenso, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo ad alcuna liquidazione. Sulle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, con possibilità di provvedere su istanza della ricorrente in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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