L’esito positivo del controllo giudiziario sospende l’interdittiva fino all’aggiornamento prefettizio (TAR Calabria n. 1536 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 sospende l’efficacia dell’informazione antimafia interdittiva; in caso di conclusione positiva della misura, tale sospensione si protrae sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte della Prefettura ai sensi dell’art. 91, comma 5, cod. antimafia. L’eventuale provvedimento di decadenza da contributi pubblici fondato sull’interdittiva e adottato in pendenza del termine per la rivalutazione prefettizia è illegittimo per violazione dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia come novellato dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 109/2025. La comunicazione antimafia non opera quale condizione risolutiva tacita dei rapporti con la pubblica amministrazione: la sua efficacia caducante non è desumibile in via interpretativa ma deve risultare espressamente dal titolo o dalla legge.
Il Fatto
Un’impresa individuale, operante nel settore agricolo, aveva ricevuto contributi comunitari per l’uso a pascolo di terreni in concessione comunale. A seguito dell’emissione, da parte della Prefettura, di un’informazione antimafia interdittiva, l’impresa era stata ammessa al controllo giudiziario, misura poi prorogata e conclusasi con esito positivo. Ciononostante, l’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura aveva adottato la decadenza dai benefici e l’iscrizione nel registro debitori. L’impresa impugnava il provvedimento, deducendo che l’esito positivo del controllo giudiziario sospendeva gli effetti dell’interdittiva e che la decadenza era stata disposta in violazione della normativa di settore, anche con riferimento ai rapporti già definiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamando la sentenza Corte cost. n. 109/2025, ha dichiarato fondato il primo motivo di ricorso. Il Collegio ha evidenziato come la Consulta abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’interdittiva, derivante dall’ammissione al controllo giudiziario, si protragga, in caso di conclusione positiva, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo. La ratio della decisione risiede nell’evitare che l’immediato rioperare degli effetti interdittivi, nelle more della rivalutazione prefettizia, frustri il percorso di risanamento e riabilitazione dell’impresa culminato positivamente.
Nel caso di specie, è pacifico che l’agenzia abbia adottato la decadenza in un momento in cui, pur conclusosi positivamente il controllo giudiziario, la Prefettura non aveva ancora adottato il provvedimento di aggiornamento. Il Collegio ha pertanto ravvisato il vizio di violazione dell’art. 34-bis, comma 7, cod. antimafia.
Il TAR ha inoltre respinto la tesi dell’amministrazione, secondo cui la comunicazione antimafia costituirebbe una condizione risolutiva della concessione e dell’erogazione dei contributi. La condizione, quale elemento accidentale che restringe la produzione di effetti del provvedimento, deve risultare espressamente dal titolo o dalla legge e non può essere desunta in via interpretativa. Il venir meno del rapporto per effetto dell’interdittiva configura un normale rapporto di causalità normativa, non una condizione risolutiva con efficacia retroattiva.
L’interpretazione dell’agenzia è stata giudicata non condivisibile in quanto giungerebbe a stabilizzare gli effetti dell’interdittiva dopo l’esito positivo del controllo giudiziario, in attesa dell’aggiornamento prefettizio, frustrando la medesima finalità riabilitativa che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità. In definitiva, accolto il primo motivo con assorbimento degli altri, il provvedimento impugnato è stato annullato.
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Nota della Redazione
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