Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 17 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo quando questo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge 31 dicembre 1996, n. 669. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Accertata l’inerzia, il giudice ordina il pagamento delle somme dovute entro un termine e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente interno alla stessa Amministrazione, attingendo alle risorse dell’ente, con esclusione di ogni compenso per l’attività svolta.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 706 del 10 aprile 2024, ha accertato il diritto del docente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituirla con accredito delle somme spettanti, per € 1.500,00 oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il provvedimento è stato notificato all’Amministrazione il 16 aprile 2024 ed è passato in giudicato. Il docente ha quindi adito il TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, come da attestazione del 28 gennaio 2025, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996.
Su questo punto la motivazione è netta: l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La mancata dimostrazione dell’adempimento integra quindi il presupposto dell’inerzia e consente l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’ufficio.
Il commissario, ricevuta la comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, provvederà entro 60 giorni al compimento degli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. La scelta di attingere alle risorse interne dell’Amministrazione resistente ha una conseguenza espressamente precisata: il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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