Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2513 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, il Tribunale accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato nel termine fissato. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina commissario ad acta il dirigente dell’amministrazione debitrice, senza ulteriore compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. La rinuncia alla domanda accessoria degli interessi limita il thema decidendum al solo capitale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 629/2023 del Tribunale di Trapani, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto al beneficio della cd. carta del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al relativo importo di euro 1.000. Nel ricorso ha chiesto anche la corresponsione degli interessi sul capitale, quali accessori asseritamente previsti nella sentenza.

Il Ministero si è costituito eccependo, per un verso, la mole delle richieste di ottemperanza sul contenzioso seriale in materia e la mancanza dei fondi in bilancio; per altro verso, la mancanza nel titolo giudiziale di alcuna condanna al pagamento degli interessi. All’udienza camerale il difensore della parte ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa agli interessi.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo del Tribunale muove dall’individuazione della condizione di ammissibilità del rimedio. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è esperibile per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata: la pretesa si fonda appunto sulla sentenza del Tribunale di Trapani, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria in data 27.01.2026.

Il Collegio verifica poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 risulta rispettato, essendo stata la sentenza notificata all’amministrazione in data 28.12.2023; il ricorso è stato notificato e depositato nel febbraio 2026.

Preso atto della parziale rinuncia alla domanda accessoria e constatato l’inadempimento dell’amministrazione, il Tribunale dichiara il ricorso fondato e lo accoglie, ordinando al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della sentenza stessa.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, ancorché dettata per i decreti emessi ai sensi della medesima legge, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e del non elevato livello di complessità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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