Inottemperanza al giudicato sul beneficio della carta docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1384 del 02.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica e condanna l’amministrazione al pagamento delle relative annualità, oltre interessi, impone un’ottemperanza integrale e non parziale. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, la perdurante inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza al giudicato. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione entro un termine perentorio e, in difetto, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. L’esecuzione dei compensi professionali non esaurisce l’obbligo: resta la sorte capitale e la declaratoria del diritto.

Il Fatto

Il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 116 del 4 aprile 2023, accertava il diritto della ricorrente, docente, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e condannava il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo, liquidando le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in data 6 aprile 2023 agli uffici ministeriali e passata in giudicato, come certificato in data 8 maggio 2024, non veniva eseguita nella parte relativa alla sorte capitale. Il difensore evidenziava il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, essendo già avvenuto il pagamento dei soli compensi professionali. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la declaratoria dell’obbligo di integrale esecuzione e la nomina di un commissario. Il Ministero non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la sentenza n. 116 del 4 aprile 2023 del Tribunale di Arezzo e ne ricostruisce il contenuto precettivo: da un lato la declaratoria del diritto al beneficio economico della carta docente, dall’altro la condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Dagli atti non risulta che il Ministero abbia ottemperato a tale statuizione. Il Collegio verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, condizione che legittima il ricorso all’ottemperanza.

L’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è dunque completo. La circostanza che il pagamento dei compensi professionali sia già avvenuto non incide sul residuo oggetto dell’obbligo: la parte capitale e gli interessi restano ineseguiti. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il TAR dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli assegna il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere. Nomina quindi commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega, affinché, decorso inutilmente quel termine, provveda entro i successivi 60 giorni all’ottemperanza integrale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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