Silenzio assenso sul permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica sopravvenuta (TAR Toscana n. 152 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire si perfeziona al ricorrere dei soli requisiti di formazione della fattispecie; la sussistenza dei requisiti di validità non ne è condizione necessaria. In zona paesaggisticamente vincolata l’atto tacito può formarsi anche quando l’autorizzazione paesaggistica sia intervenuta nel corso del procedimento, poiché la completezza documentale rileva dal momento in cui la pratica diviene integrale. Il diniego tardivo adottato dopo la maturazione del titolo tacito è nullo ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990. L’annullamento d’ufficio del silenzio assenso formatosi esige la motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e la comparazione con l’affidamento del privato, non potendo fondarsi sul solo ripristino della legalità.
Il Fatto
La società ricorrente chiede al Comune il rilascio di un permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di un immobile di sua proprietà, ricadente in zona vincolata ai sensi della normativa paesaggistica. Nel corso del procedimento edilizio ottiene e deposita l’autorizzazione paesaggistica.
Decorso il termine di conclusione del procedimento, la società chiede l’attestazione della formazione del silenzio assenso. Il Comune nega l’attestazione, ritenendo l’istanza ab origine incompleta perché priva dell’autorizzazione paesaggistica, poi riavvia la pratica e la rigetta con un diniego che dispone anche l’annullamento d’ufficio dell’eventuale titolo tacito. La società impugna il rifiuto, il diniego e l’autotutela davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. Non è condivisibile la tesi comunale secondo cui il silenzio assenso non avrebbe potuto formarsi in difetto delle condizioni sostanziali di ordine urbanistico. Secondo la giurisprudenza prevalente, l’atto tacito si perfeziona al ricorrere degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia i requisiti di formazione, mentre i requisiti di validità, distinti dai primi, non ne costituiscono condizione necessaria (Cons. Stato, sez. VII, n. 3051 del 2025).
Il Tribunale respinge anche la lettura del Comune circa l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. L’art. 40 della legge n. 182 del 2025 non ha introdotto un presupposto nuovo per gli interventi in area vincolata: la novellazione di disposizioni previgenti non assume necessariamente portata innovativa sul diritto vivente, poiché il legislatore spesso dà crisma normativo a orientamenti consolidati. Già la giurisprudenza amministrativa aveva inteso il testo previgente nel senso che il silenzio assenso può formarsi anche in area vincolata in caso di intervenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, sez. IV, n. 9969 del 2023; TAR Toscana n. 1896 del 2025).
Non ha rilievo ostativo la circostanza che l’autorizzazione paesaggistica sia stata ottenuta e comunicata nel corso del procedimento. La giurisprudenza amministrativa chiarisce che la carenza documentale può essere eliminata dall’interessato, con decorrenza del termine per la formazione del titolo tacito dal momento in cui la pratica diviene completa, anche se successivo alla presentazione dell’istanza (TAR Bologna n. 628 del 2025; TAR Campobasso n. 286 del 2024; TAR Lazio n. 17301 del 2023; TAR Campania n. 4983 del 2019; TAR Puglia n. 1353 del 2016). Una volta integrata la documentazione omessa, il termine di conclusione inizia a decorrere e si applicano le conseguenze previste dalla legge per la sua inosservanza. Il diniego postumo è pertanto nullo ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, con assorbimento dei restanti motivi.
È fondato anche il motivo sull’annullamento d’ufficio. L’Amministrazione si è soffermata sull’assenza dei presupposti urbanistici, senza fornire alcuna giustificazione sugli elementi discrezionali che connotano l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990. L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio non può fondarsi sulla sola esigenza di ristabilire la legalità, ma deve esternare i profili di interesse pubblico concreto e attuale e dar conto della comparazione con gli interessi privati consolidati (Cons. Stato, sez. II, n. 762 del 2025; TAR Sicilia n. 381 del 2025). Manca inoltre il riferimento alla possibile lesione di interessi pubblici autoevidenti, tanto più che l’intervento si è risolto in volumetrie accessorie la cui eventuale trasformazione in superficie residenziale costituirebbe abuso edilizio sanzionabile. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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