Immagine di firma non vale come sottoscrizione della domanda (TAR Lazio n. 2932 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione della domanda di ammissione ai contributi dell’otto per mille apposta mediante mera immagine di firma non integra alcuna delle modalità di sottoscrizione previste dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005, richiamato dall’art. 38, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, e non è idonea ad attestare la certa riferibilità dell’istanza al dichiarante. L’equipollenza tra modalità digitale e modalità analogica della sottoscrizione non si estende all’apposizione dell’immagine di una firma aliunde formata, che non costituisce sottoscrizione. La carenza della sottoscrizione è vizio sostanziale e non mera irregolarità formale, con conseguente impossibilità di attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di elemento essenziale mancante ab origine. In presenza di atto plurimotivato, la legittimità della determinazione amministrativa accede alla legittimità anche di uno solo dei motivi indicati.
Il Fatto
La ricorrente, associazione attiva in ambito sociale ed educativo, ha presentato il 29 settembre 2023 istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 76/1998, un contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per il 2023, categoria “Fame nel mondo”, a sostegno di un progetto di sicurezza alimentare.
Con preavviso di rigetto dell’11 marzo 2024, l’Amministrazione ha contestato, tra l’altro, la violazione dell’art. 1, comma 4, del decreto del Segretario Generale del 31 gennaio 2023 e, soprattutto, l’irregolarità delle sottoscrizioni: i moduli obbligatori recavano mere immagini di firma, prive di valore legale. La ricorrente ha dapprima rappresentato l’autonomia soggettiva rispetto ad altra associazione e chiesto un soccorso istruttorio, poi ha impugnato il preavviso, la nota di conferma e il successivo D.P.C.M. del 15 gennaio 2025 con motivi aggiunti. L’Amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo: la legge n. 222/1985, il d.P.R. n. 76/1998 e i criteri annuali fissati con decreto del Segretario Generale del 31 gennaio 2023. La domanda deve essere redatta secondo la modulistica approvata, con presentazione a pena di esclusione dei moduli e delle sottoscrizioni richieste. Le Linee Guida richiamano espressamente l’esigenza di sottoscrizione della domanda e dei relativi allegati.
Il nodo giuridico è la natura della “immagine di firma”, intesa come rappresentazione digitale di una firma autografa. Per il Tribunale essa non riveste attitudine dimostrativa equipollente rispetto alla sottoscrizione autografa o alla firma digitale, perché non ne attesta la riferibilità al soggetto che appare averla apposta. La giurisprudenza amministrativa richiamata conforta questa lettura.
Il Collegio esamina il percorso argomentativo del giudice d’appello secondo cui la modalità analogica sarebbe equipollente a quella digitale. Rileva però che tale equipollenza opera sul piano delle forme di sottoscrizione qualificate, non dell’apposizione dell’immagine di una firma formata altrove. L’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 ammette la validità dell’istanza telematica se sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata con copia del documento d’identità, oppure trasmessa da domicilio digitale o da PEC censita. Nessuna di tali modalità ricorre nell’ipotesi dell’immagine di firma.
Conseguentemente, la sottoscrizione mancava ab origine. Il Tribunale esclude pertanto il soccorso istruttorio: non si tratta di sanare una mera irregolarità formale, ma di recuperare ex post un elemento essenziale nonostante fosse chiaramente richiesto.
Accertata l’illegittimità riscontrata, il Collegio ritiene superfluo l’esame degli ulteriori profili, applicando il principio per cui, dinanzi ad atti plurimotivati, la legittimità della determinazione accede alla legittimità anche di uno soltanto dei motivi indicati. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono così respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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