Acquisizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001 e notifica del verbale di inottemperanza (TAR Veneto n. 1427 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime dell’opera abusiva si produce ipso iure per il solo decorso inottemperato del termine di novanta giorni assegnato con l’ordinanza di demolizione, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore provvedimento costitutivo. L’accertamento dell’inottemperanza previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 ha natura dichiarativa e, unitamente alla sua notifica, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione, ma la sua eventuale omissione di notifica incide sulla sola fase esecutiva, senza inficiare la validità dell’accertamento né l’effetto acquisitivo già prodotto. La natura temporanea dell’opera, ai fini dell’esenzione dal titolo edilizio, va valutata con criterio funzionale e non solo strutturale, rilevando la destinazione effettiva e la durata dell’utilizzo oltre il termine di centottanta giorni.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Marcon ove si svolge un’attività agricola e di allevamento animali, ha impugnato l’ordinanza con cui l’amministrazione ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 14 del 24.02.2011 e ha disposto l’immissione in possesso ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dichiarando l’acquisizione gratuita di una porzione di terreno di circa 7.000 mq.

Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato in autotutela con ordinanza n. 42/2025 la parte del provvedimento recante la perimetrazione delle aree (Allegato “A”). Il ricorrente ha poi impugnato con motivi aggiunti la successiva ordinanza n. 84 del 27.10.2025, recante demolizione e rimessa in pristino per ulteriori manufatti rinvenuti sul medesimo fondo, qualificati come nuove costruzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accolto solo in parte l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. L’annullamento in autotutela ha investito esclusivamente l’identificazione concreta delle aree da acquisire, restando fermo l’accertamento dell’inottemperanza totale. Sono pertanto improcedibili i soli motivi relativi ai criteri di quantificazione e perimetrazione.

Il terzo motivo, incentrato sull’omessa notifica del verbale di accertamento, è stato respinto. Il Collegio ha ricostruito la struttura dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, distinguendo l’effetto acquisitivo, che si perfeziona ex lege alla scadenza del termine assegnato, dal titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione, che presuppone la notifica del successivo accertamento. È stato richiamato il principio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni.

Poiché il termine concesso con l’ordinanza n. 14/2011 era da tempo scaduto, l’effetto acquisitivo si era già prodotto. I precedenti richiamati dal ricorrente, relativi a fattispecie in cui il termine non era ancora scaduto, sono stati giudicati non conferenti.

Quanto ai motivi aggiunti, è stata respinta l’eccezione di inammissibilità: la procura rilasciata per il ricorso principale è idonea anche per i motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 c.p.a., e sussiste la connessione oggettiva richiesta dall’art. 43 c.p.a., derivando l’ordinanza n. 84/2025 dal medesimo sopralluogo del 07.10.2024.

Nel merito, il Collegio ha confermato il criterio funzionale per valutare la natura precaria dell’opera: l’amovibilità strutturale non è decisiva, rilevando la destinazione effettiva e la durata dell’utilizzo. I manufatti, presenti da anni e destinati a deposito e ricovero di mezzi, superano il termine di centottanta giorni dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001. Corretta è dunque la qualificazione come nuove costruzioni ex art. 3, comma 1, lett. e.5), con assoggettamento al regime sanzionatorio.

Infine, è stato escluso il dedotto difetto di istruttoria: i manufatti risultano analiticamente descritti, e le lacune relative ai soli beni non puntualmente rilevati per impraticabilità del terreno non inficiano la complessiva adeguatezza dell’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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