SCIA e poteri di verifica: il diniego comunale resiste al sindacato giurisdizionale (TAR Lombardia n. 2685 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa o incompleta confutazione di singole censure nell’ambito del riscontro a un’istanza ex art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento di diniego, ove l’istruttoria giurisdizionale acclari l’insussistenza dei presupposti di fatto delle doglianze. Il principio di precauzione non può fondare l’obbligo di ulteriori indagini ambientali quando il valore misurato sia inferiore alla soglia di legge, dovendo l’incertezza di misurazione intendersi come parametro statistico e non come valore di contaminazione alternativo. Le norme su standard urbanistici e requisiti acustici passivi sono poste a presidio dell’interesse pubblico generale, non configurando posizioni giuridiche qualificate in capo ai proprietari contermini, salva la prova di uno specifico pregiudizio. La nozione di parete finestrata rilevante ai fini della distanza di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968 riguarda solo le pareti munite di vedute, con esclusione di quelle su cui si aprono semplici luci.

Il Fatto

Un condominio e una condomina proprietaria di un’unità immobiliare al secondo piano impugnavano il diniego comunale opposto alla loro istanza ex art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, volta a sollecitare l’esercizio dei poteri inibitori e di autotutela su una SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per la realizzazione di un edificio residenziale in aderenza al muro perimetrale del loro fabbricato. I ricorrenti deducevano plurimi profili di illegittimità: carenza di opere di urbanizzazione, superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, mancato reperimento delle dotazioni territoriali, assenza di mitigazioni acustiche e violazione delle distanze legali tra costruzioni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità in quanto il gravame risultava infondato nel merito. Quanto alla dedotta carenza di illuminazione pubblica, il Collegio ha rilevato che la valutazione sulla congruità delle opere di urbanizzazione esistenti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per palese illogicità, non essendo stati forniti dati tecnici o parametri normativi specifici a sostegno della censura.

Con riferimento alla presunta contaminazione del suolo, il Tribunale ha chiarito che la procedura di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152/2006 si attiva solo al superamento delle CSC, valore che nel caso di specie non era stato raggiunto (139 mg/kg contro il limite di 150 mg/kg per lo zinco). L’incertezza di misurazione è stata qualificata come parametro tecnico-statistico connaturato a ogni metodo analitico, non idoneo a configurare un rischio concreto, poiché pretendere ulteriori indagini sul margine superiore equivarrebbe ad abbassare di fatto la soglia di legge. La clausola di salvaguardia inserita nella nota comunale di presa d’atto è stata ritenuta dimostrazione della permanenza dei poteri di controllo dell’Amministrazione.

Quanto alla lamentata insufficienza motivazionale del diniego, il TAR ha affermato il principio per cui l’omessa confutazione di singole censure non comporta automaticamente l’annullamento, ove l’istruttoria giurisdizionale abbia acclarato l’insussistenza dei presupposti fattuali delle doglianze. In tal caso, l’annullamento per il solo vizio motivazionale condurrebbe a un esito meramente dilatorio, contrario al principio di economia processuale.

Il motivo sulle dotazioni territoriali è stato respinto per carenza di interesse diretto e concreto, trattandosi di norme poste a presidio dell’interesse pubblico generale alla dotazione di servizi per la collettività. Il Collegio ha altresì valorizzato la sopravvenuta richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di monetizzazione, atto non impugnato con motivi aggiunti, dimostrativo dell’avvenuto esercizio dei poteri di controllo da parte del Comune. Parimenti carente di legittimazione è stata ritenuta la doglianza sulle mitigazioni acustiche, poiché le norme sui requisiti acustici passivi tutelano i futuri occupanti dell’immobile, mentre la verifica a lavori ultimati è espressamente consentita dall’art. 121.2 del Regolamento Edilizio comunale, trovando fondamento nell’esigenza di una valutazione basata sulla situazione reale dell’edificio.

Infine, in materia di distanze, il TAR ha richiamato la consolidata distinzione tra luci e vedute, fondata sulla compresenza dei requisiti della inspectio e della prospectio. Le aperture in contestazione sono state qualificate come luci, con conseguente inapplicabilità della distanza di dieci metri tra pareti finestrate di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968, e legittimità della costruzione in aderenza ai sensi dell’art. 87 del Regolamento Edilizio, essendo venuta meno anche la contestazione relativa all’apertura al quinto piano per intervenuta rinuncia e deposito di variante progettuale. La censura sul soleggiamento è stata infine respinta per carenza probatoria, essendosi i ricorrenti limitati a una mera asserzione del vizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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