Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lazio n. 13671 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è dichiarata quando, dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione adotta un provvedimento che integralmente realizza l’interesse sostanziale del ricorrente, rendendo inutile una decisione di merito. La liquidazione delle spese di lite, in tale evenienza, è governata dal principio della soccombenza virtuale, che impone una valutazione prognostica sull’esito del giudizio. Tale principio, tuttavia, non trova applicazione se l’effetto satisfattivo non è riconducibile a un atto di autotutela o a un ravvedimento dell’Amministrazione resistente, ma è dipeso dall’iniziativa unilaterale di un soggetto terzo, quale la modifica progettuale presentata dal beneficiario dell’esproprio. In questa ipotesi, l’estraneità dell’Amministrazione alla causazione dell’evento satisfattivo giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti, senza che da ciò possa desumersi, neppure implicitamente, un riconoscimento della fondatezza dei vizi dedotti con il ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni interessati da un procedimento espropriativo, ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Viterbo, quale autorità espropriante delegata, che aveva approvato le determinazioni definitive sulle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 327/2001 in vista dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, funzionale all’ampliamento di un’intersezione stradale connessa a un impianto di biometano autorizzato a favore della società controinteressata. Ha dedotto plurimi motivi di censura, tra cui la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e il rigetto immotivato delle osservazioni. Nelle more del giudizio, la società controinteressata ha presentato una variante progettuale, individuando un nuovo tracciato viario e facendo così venir meno la necessità dell’esproprio. Il Comune ha quindi disposto l’archiviazione del procedimento espropriativo. La ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, concordemente richiesta dalle parti, rilevando come l’archiviazione del procedimento abbia integralmente realizzato l’interesse sostanziale della ricorrente, consistente nell’evitare l’apposizione del vincolo e la conseguente ablazione dei propri terreni.
La questione controversa è rimasta circoscritta alla regolamentazione delle spese di lite. La ricorrente ha invocato il principio della soccombenza virtuale, sostenendo che l’archiviazione costituisse una palese ammissione della fondatezza delle proprie censure. Il Collegio ha respinto tale ricostruzione, escludendo che il provvedimento di chiusura contenga alcuna statuizione, anche implicita, di segno favorevole alle tesi della ricorrente: esso si fonda esclusivamente sul mutamento della situazione di fatto determinato dall’iniziativa progettuale della controinteressata.
La Corte ha quindi valorizzato la circostanza che l’effetto satisfattivo non è stato prodotto da un atto dell’Amministrazione resistente, la quale ha anzi sempre difeso la legittimità del proprio operato, ma dall’iniziativa unilaterale di un soggetto terzo, che per ragioni tecnico-progettuali ha eliminato ab origine il presupposto della procedura. L’estraneità dell’Amministrazione alla causazione dell’evento satisfattivo rende recessiva l’applicazione del principio della soccombenza virtuale e giustifica la compensazione integrale delle spese, che non possono essere addossate al Comune per una vicenda la cui soluzione non è dipesa da un suo ripensamento o da una sua condotta processuale.
In accoglimento della domanda, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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