Accoglimento ricorso contro demolizione strada di accesso autorizzata in sanatoria paesaggistica (TAR Liguria n. 867 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ha quale causa giuridica l’autorizzazione al mantenimento di opere realizzate senza preventivo nulla osta, in luogo dell’obbligo di rimessione in pristino, e non può pertanto essere qualificato come titolo di natura provvisoria o temporanea. Ne consegue che l’ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è illegittima laddove sanzioni opere già assentite sotto il profilo paesaggistico e non “integralmente” diverse, per caratteristiche tipologiche o di utilizzazione, da quelle approvate dal titolo edilizio, configurandosi il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per difetto di presupposto e per sviamento.

Il Fatto

Un’azienda agricola, titolare di un permesso di costruire rilasciato nel 2011 per la realizzazione di un fabbricato rurale, di una serra e della viabilità di accesso, realizzava la parte finale del tracciato carrabile in difformità dal progetto approvato, seguendo un percorso diverso di pochi metri per assecondare le pendenze e gli avvallamenti naturali del terreno. Le difformità relative al fabbricato venivano sanate, mentre per la strada il Comune rilasciava nel 2016 un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, subordinando il mantenimento del percorso alla presentazione di un progetto di sistemazione definitiva.

Nel 2025, il Comune contestava “ulteriori interventi edilizi” consistenti nella modifica del tracciato mediante scavi e riporti per circa 30 metri e ingiungeva la demolizione e la rimessione in pristino delle opere, assumendo che l’accertamento del 2016 avesse ad oggetto una strada di cantiere a carattere temporaneo. L’azienda agricola impugnava il provvedimento, deducendo quattro motivi di ricorso incentrati sul difetto di istruttoria, sull’erronea qualificazione delle opere come realizzate in totale difformità e sull’impossibilità di acquisizione gratuita di opere prive di autonomia funzionale. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 23 giugno 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che l’originario titolo edilizio del 2011 autorizzava espressamente la realizzazione della viabilità carrabile di collegamento tra la strada comunale e il fabbricato rurale, imponendo soltanto prescrizioni esecutive riguardanti i materiali e le opere di regimentazione delle acque. La difformità realizzata riguardava esclusivamente il tracciato della parte finale del percorso, come accertato dai tecnici comunali nel verbale del 2013, e tale scostamento era stato oggetto del successivo accertamento di compatibilità paesaggistica del 2016.

Il vizio fondamentale del provvedimento impugnato risiede nell’erroneo presupposto interpretativo: il Comune ha qualificato la sanatoria paesaggistica come autorizzazione a una strada di cantiere provvisoria, desumendo tale natura dalla prescrizione relativa alla presentazione di un progetto di sistemazione definitiva. Il Collegio esclude radicalmente tale ricostruzione, osservando che l’accertamento ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ha quale causa giuridica proprio l’autorizzazione al mantenimento di opere realizzate senza preventivo nulla osta, in alternativa all’obbligo di rimessione in pristino.

La natura di una viabilità di accesso, unica e indispensabile per raggiungere il fabbricato aziendale dalla strada comunale, specificamente contemplata dal titolo originario e assentita dalla sanatoria paesaggistica, esclude ogni intrinseca provvisorietà e temporaneità. La prescrizione concernente opere di completamento e sistemazione definitiva del percorso non può essere interpretata come trasformazione del titolo in autorizzazione provvisoria, dovendo invece intendersi come previsione di interventi migliorativi da realizzare successivamente.

Da ciò deriva il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per difetto di presupposto e per sviamento, atteso che l’opera sanzionata non appare certamente “integralmente” diversa per caratteristiche tipologiche o di utilizzazione da quella approvata e, soprattutto, risulta già assentita dal punto di vista paesaggistico. Il Tribunale accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese di giudizio, in ragione della pacifica difformità edilizia del tracciato e della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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