Ottemperanza per Carta docente: nomina commissario ad acta e rigetto astreinte (TAR Sardegna n. 273 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza costituisce ragione idonea a respingere la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora ricorrano le “altre ragioni ostative” individuate dall’Adunanza Plenaria, riconducibili alla complessità del procedimento di attivazione del beneficio e alla natura dello stesso, non configurabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notifica della sentenza, l’intervenuto passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte interessata per porre in essere ogni atto necessario, con possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio, richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha escluso la configurabilità di una manifesta iniquità ma ha valorizzato la sussistenza di “altre ragioni ostative” alla luce della natura seriale del contenzioso e della complessità procedimentale per l’attivazione della Carta, che coinvolge anche soggetti terzi come le società di gestione. Ha inoltre evidenziato che il beneficio, per la sua finalità di aggiornamento professionale e il modesto ammontare, non costituisce mezzo di sostentamento, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva, in linea con i propri precedenti.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto della natura seriale e standardizzata delle attività difensive, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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