Ottemperanza al giudicato sulla carta docente con controvalore pecuniario (TAR Campania n. 3992 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. L’esaurimento del termine per la fruizione del beneficio non estingue l’obbligo: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impone l’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. L’amministrazione non può invocare il proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. È legittima la nomina di un commissario ad acta, senza compenso, per l’allocazione della somma e l’espletamento delle fasi di spesa.

Il Fatto

Un docente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici e per un totale di € 1.000,00.

Il titolo era passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione. Il ricorrente rappresenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente. È decorso inoltre, infruttuosamente, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

La parte più significativa della motivazione riguarda il decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Collegio chiarisce che, spirato tale termine, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione risiede nella natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e nel rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *