Commissario ad acta per l’attuazione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 3989 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, non risultando sufficiente a paralizzare l’obbligo né l’esaurimento dei fondi di bilancio né la mancanza di disponibilità di cassa. Qualora sia decorso il termine fissato nel giudicato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione resta comunque obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il ritardo imputabile a condotta omissiva dell’amministrazione non può essere invocato dalla stessa per sottrarsi all’adempimento. È legittima la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, mentre la condanna alle astreintes è rimessa ad una valutazione di equità che può escluderne l’applicazione.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo della c.d. “carta elettronica del docente”, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00. Il titolo è passato in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione nel termine, come attestato dall’ufficio competente.

La ricorrente ha dedotto l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’amministrazione, costituitasi, ha resistito al ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione, ritenendo rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. Il titolo esecutivo risulta ritualmente notificato presso la sede dell’amministrazione resistente.

È stato quindi accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni stabilito, per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il ricorso è stato dichiarato fondato.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre precisato che, ove sia decorso il termine biennale fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte.

In accoglimento della domanda è stato nominato commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa possano giustificare l’inadempimento.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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