Obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato sulla carta docente, con nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza (TAR Lombardia n. 2847 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di carta elettronica del docente, qualora l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato che ha accertato il diritto all’assegnazione del beneficio, il giudice dell’ottemperanza, su ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta, che provvede in luogo dell’Amministrazione inadempiente. L’assolvimento dell’incarico commissariale, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso. La domanda è proponibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro una sentenza, divenuta definitiva, che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per un valore complessivo di € 3.000,00. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato e che fosse nominato fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data antecedente di oltre centoventi giorni alla proposizione del ricorso, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha constatato che il Ministero non aveva dedotto alcunché in ordine all’esecuzione del giudicato, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Tale atteggiamento processuale ha comportato che l’an e il quantum del credito dovessero considerarsi incontestati, rendendo fondata la domanda di ottemperanza.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditare la somma complessiva di € 3.000,00 entro il termine di novanta giorni. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro il successivo termine di sessanta giorni.
Quanto alle spese di lite, il Collegio, richiamando un proprio precedente, le ha liquidate equitativamente in € 800,00, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e della natura seriale del contenzioso in materia di carta del docente, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La decisione conferma l’operatività del rimedio dell’ottemperanza per garantire l’effettività del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, assicurando al docente il conseguimento del beneficio economico riconosciutogli dal giudice e predisponendo uno strumento che ne assicuri l’esecuzione anche in caso di inerzia persistente dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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