Buonuscita Polizia di Stato: i sei scatti spettano anche al cessato a domanda (TAR Puglia n. 721 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, spetta anche al personale della Polizia di Stato che cessi dal servizio a domanda. L’eventuale presentazione tardiva della domanda di collocamento in quiescenza non determina la decadenza dal diritto, in assenza di una comminatoria espressa, potendo al più differire la decorrenza del beneficio all’anno successivo. In materia di trattamento di fine servizio, la prescrizione è di natura decennale, trattandosi di un diritto soggettivo patrimoniale, e il termine decorre dal momento in cui l’interessato è in grado di percepire l’errore nella liquidazione.

Il Fatto

I ricorrenti, già in servizio presso la Polizia di Stato e collocati in quiescenza a domanda, chiedevano all’amministrazione il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali. L’istituto previdenziale resisteva, negando il beneficio a chi avesse optato per il pensionamento volontario e contestando il possesso dei requisiti.

Il Ministero dell’Interno eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la prescrizione quinquennale del diritto per uno dei ricorrenti e il superamento della disciplina da parte della normativa successiva. Il ricorso veniva quindi proposto dinanzi al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione del Ministero dell’Interno, essendo l’ente previdenziale l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. Ha inoltre disatteso l’eccezione di prescrizione, rilevando l’onere della parte debitrice di allegare e provare i fatti costitutivi dell’eccezione. Il termine è stato ritenuto decennale, decorrente dalla conoscibilità dell’errore di liquidazione, ossia dal decreto di trattamento economico definitivo.

Nel merito, la sentenza ha accertato che i ricorrenti, alla data del collocamento in quiescenza, avevano compiuto il cinquantasettesimo anno di età e maturato un’anzianità utile superiore ai trentacinque anni, integrando così i presupposti normativi. Il testo dell’art. 6-bis, comma 2, è stato ritenuto inequivoco nell’estendere il beneficio ai cessati a domanda, superando la lettura parziale dell’amministrazione che isolava il solo comma 1.

Quanto al termine per la presentazione della domanda, il Tribunale ha escluso che il mancato rispetto del 30 giugno comporti una decadenza implicita, non essendo comminata alcuna sanzione espressa. La giurisprudenza consolidata, citata in motivazione, conferma la spettanza del beneficio al personale cessato volontariamente in possesso dei requisiti.

Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione della buonuscita e al pagamento delle spese processuali. Sulle somme sono dovuti esclusivamente gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo i limiti di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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