Accesso agli atti e deposito tardivo: irricevibile il ricorso (TAR Lazio n. 247 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice entro quindici giorni dalla notificazione; il deposito oltre tale termine ne determina l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del cod.proc.amm., rilevabile anche d’ufficio. La rimessione in termini per errore scusabile, disciplinata dall’art. 37 c.p.a., è istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, operante in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. Essa non può essere concessa quando le circostanze addotte siano generiche e prive di riscontro obiettivo, né quando l’amministrazione abbia già espresso un diniego formale, univoco e definitivo. In tal caso l’onere di tempestiva impugnazione resta esigibile e la sua omissione è imputabile alla sola parte ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la sua istanza di accesso agli atti, formulata il 23 ottobre 2025. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato dapprima la mancata prova della notifica del ricorso al Comune, poi il tardivo deposito del gravame, emerso dall’esame della documentazione prodotta dal ricorrente su invito del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza processuale: la notifica del ricorso si è perfezionata nei confronti del Comune il 4 dicembre 2025, mentre il deposito è avvenuto soltanto il successivo 30 dicembre 2025.

Il termine applicabile è quello di quindici giorni stabilito dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 87 comma 3 del cod.proc.amm. Il deposito risulta quindi compiuto oltre la scadenza, con conseguente irricevibilità del ricorso.

Il ricorrente ha invocato l’errore scusabile, sostenendo di essere stato indotto dal comportamento equivoco del Comune, che avrebbe più volte assicurato l’ostensione della documentazione per poi negarla. Il Tribunale richiama il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la rimessione in termini è istituto eccezionale, in quanto deroga al principio di perentorietà dei termini di impugnazione, e richiede oggettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto, oppure un comportamento amministrativo non lineare idoneo a ingenerare un errore non imputabile alla parte.

La tesi non convince. Da un lato, le circostanze dedotte sono richiamate solo genericamente, senza alcun riscontro obiettivo, tangibile e specifico. Dall’altro, il provvedimento del 6 novembre 2025 costituisce già di per sé una determinazione ufficiale e definitiva in senso sfavorevole al ricorrente, a prescindere da ogni successiva rassicurazione di segno diverso.

Ne discende che la proposizione tempestiva dell’impugnativa e la corretta incardinazione del rapporto processuale costituivano onere esigibile e non gravoso, oltre che espressione di normale prudenza. L’omissione è ascrivibile a scelta imputabile al ricorrente e non a fatto del Comune.

Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del cod.proc.amm. Nulla è disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *