Ottemperanza al giudicato sul credito per la carta del docente (TAR Lombardia n. 1952 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 c.p.c. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Esso non coincide con la spedizione in forma esecutiva, requisito che dopo le modifiche recate dalla legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessario per portare a esecuzione le sentenze. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta quindi profili di incompatibilità con la nuova disciplina. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 196/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito, sulla carta del docente, della somma di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Il titolo è stato notificato all’amministrazione con duplicato informatico tratto dal fascicolo telematico. Su di esso si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’accredito non è stato eseguito, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per far valere l’inottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza, valida quale titolo esecutivo, e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è rimasto inerte per l’intero periodo, senza dare corso all’adempimento.

Il punto giuridico centrale riguarda l’individuazione del momento da cui decorre il termine. Il Tribunale ha chiarito che la norma richiama il titolo esecutivo nella accezione dell’art. 474 c.p.c., cioè l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di realizzazione coattiva. Da tale nozione va tenuta distinta la spedizione in forma esecutiva, disciplinata dall’art. 475 c.p.c., che era requisito necessario per l’esecuzione secondo il rito civile.

La riforma introdotta dalla legge Cartabia ha eliminato la necessità della formula esecutiva. Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale testo dell’art. 475 c.p.c.: il termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. In termini, richiamata la Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha così dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile scadenza del termine.

Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione alle spese di causa, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *