Chiamata professore prima fascia e mancato riconoscimento idoneità: fumus non evidente (TAR Puglia n. 113 del 14.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare concernente una procedura di chiamata di un professore universitario di prima fascia, il fumus boni iuris non può ritenersi evidente quando le censure dedotte dal ricorrente richiedano approfondimenti istruttori e valutativi propri del giudizio di merito, non emergendo in modo chiaro ed immediato elementi di fondatezza delle tesi attoree. La valutazione prognostica propria della fase cautelare deve, pertanto, confrontarsi con l’interesse pubblico alla continuità didattica, connessa allo svolgimento dell’anno accademico in corso, che giustifica la prosecuzione dell’efficacia degli atti impugnati sino alla decisione nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, professore universitario, impugnava gli atti della procedura di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il gruppo scientifico disciplinare 07/MVET-05, all’esito della quale era stato individuato quale candidato vincitore un altro concorrente. Con il ricorso introduttivo, oltre agli atti presupposti e ai verbali della Commissione giudicatrice, veniva contestata la mancata inclusione del ricorrente nell’elenco dei candidati idonei, nonché la valutazione dei titoli scientifici, didattici, gestionali e clinici del candidato individuato come vincitore.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione al decreto di nomina del vincitore, alla comunicazione della presa di servizio e alle delibere degli organi accademici favorevoli alla chiamata. Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il controinteressato, il quale aveva già assunto servizio a decorrere dal 7 gennaio 2026.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale, vagliando l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Sotto il profilo del periculum in mora, ha valorizzato la documentata intervenuta presa di servizio del controinteressato, rilevando l’interesse pubblico alla continuità didattica connessa allo svolgimento dell’anno accademico in corso.

Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che non emergessero “in modo chiaro e immediato” elementi di giudizio a suffragio delle tesi del ricorrente, le quali avrebbero richiesto adeguati approfondimenti propri della sede di merito. Tale valutazione ha condotto al rigetto dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese tra le parti, e alla conferma dell’efficacia degli atti impugnati fino alla decisione del giudizio di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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