Giudizio di ottemperanza e termine 120 giorni da notifica titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 1954 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia dell’atto che ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non dalla spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, dopo le modifiche apportate dalla c.d. legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., non è più necessaria per portare a esecuzione le sentenze. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 cod. proc. civ., restando il termine ancorato alla notifica del titolo presso la sede del debitore.

Il Fatto

Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto della ricorrente all’accredito sulla carta del docente dell’importo annuo per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22. Su quella sentenza si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, lamentando che l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito della somma. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità del ricorso. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso tra la notifica della sentenza, avvenuta a valere quale titolo esecutivo, e la proposizione del ricorso. La questione richiedeva una precisazione di ordine sistematico.

La norma richiama il titolo esecutivo nel senso dell’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Si tratta di nozione distinta dalla spedizione in forma esecutiva, che l’art. 475 cod. proc. civ. richiedeva perché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile.

Il Collegio ha rilevato che, dopo le modifiche della c.d. legge Cartabia all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Da ciò discende che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone problemi di compatibilità con l’attuale assetto normativo. Il termine decorre pertanto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità, presso la sede del debitore, secondo l’indirizzo richiamato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024).

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il Tribunale ha accolto la domanda e adottato le misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore. Il suo incarico rientra nei compiti istituzionali, sicché nulla è dovuto a titolo di compenso. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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