Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e Carta docente: inadempimento del Ministero (TAR Sicilia n. 2498 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, sempre che siano rispettati gli adempimenti di legge, tra cui la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le difficoltà organizzative dell’Amministrazione, derivanti dall’elevato numero di richieste, non valgono a giustificare il protrarsi dell’inadempimento né a escludere l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e degli uffici scolastici territoriali per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 910/2023 del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, pubblicata il 20 dicembre 2023 e passata in giudicato.
Con quel titolo il giudice del lavoro aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero alla corresponsione del beneficio per complessivi euro 1.000,00 mediante accredito sulla carta docente. Notificata la sentenza, l’Amministrazione è rimasta inerte; di qui la domanda di dichiarazione di inottemperanza, ordine di esecuzione, nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
Nel caso concreto la pretesa si fonda su un titolo il cui passaggio in giudicato è attestato dalla competente Cancelleria. Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto degli ulteriori adempimenti di legge: la sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 21 dicembre 2023 ed è ampiamente decorso, alla data di proposizione del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, l’Amministrazione non ha documentato l’avvenuto adempimento, limitandosi a rappresentare difficoltà organizzative legate all’elevato numero di richieste pervenute. Il Collegio ha escluso che tali circostanze possano giustificare il protrarsi dell’inadempimento o escludere l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, secondo un orientamento ormai consolidato in materia di contenzioso seriale.
Quanto agli interessi, il Tribunale ha dato atto della rinuncia formulata dalla ricorrente in camera di consiglio. Il ricorso è stato dunque accolto e il Ministero obbligato a dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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