Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 2499 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al comando. Il presupposto è integrato dal giudicato della sentenza azionata, dalla sua rituale notificazione all’Amministrazione debitrice e dal decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza prova dell’avvenuta esecuzione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa attribuzione per un valore di euro 500,00 mediante accredito sulla piattaforma elettronica dedicata.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione debitrice. Persistendo l’inerzia del Ministero, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione con eventuale nomina di un commissario ad acta, la corresponsione degli interessi e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando.

Dagli atti è risultato che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che fosse fornita prova dell’avvenuta esecuzione. Sussistevano pertanto tutti i presupposti per la declaratoria di inottemperanza.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, per il valore di euro 500,00. Quanto agli interessi, ha dato atto della rinuncia formulata dalla ricorrente nel corso della camera di consiglio.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici presso il Dicastero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate tenuto conto della serialità del contenzioso e della limitata complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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