Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus Carta del Docente (TAR Sicilia n. 2491 del 18.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del dipendente, è fondato quando risultino integrati tutti i presupposti processuali dell’azione. In particolare, l’esecuzione della sentenza è subordinata al passaggio in giudicato del titolo e al rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di protratta inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di bonus Carta del Docente, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22, in relazione al lavoro svolto alle dipendenze del medesimo Ministero. L’Amministrazione non aveva dato attuazione al provvedimento.

La parte ricorrente ha domandato, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento dell’azione è passata in giudicato, come attestato dal provvedimento in atti del 21 gennaio 2026.

Il Tribunale ha verificato altresì il rispetto degli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’Amministrazione resistente in data 4.06.2024, mentre il ricorso in ottemperanza è stato notificato in data 22 gennaio 2026, dunque successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Accertati i presupposti processuali, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di protratta inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’Amministrazione non abbia ancora adempiuto, adottando ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il Collegio ha escluso ogni ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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