Ottemperanza al giudicato sull’indennità Carta Docente e penalità di mora (TAR Toscana n. 194 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine congruo. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute in forza di titolo esecutivo giudiziale giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, assegnando allo stesso un ulteriore termine per provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico della Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del relativo DPCM 23.09.2015, condannando il Ministero dell’Istruzione ad attribuire la Carta per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.
Il ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi dalla spettanza al saldo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede in data 22.12.2023, che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che il titolo è passato in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria del Tribunale di Firenze.
Accertati i presupposti, il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore. La conformazione impone l’esecuzione di quanto statuito dal giudice del lavoro.
Quanto alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna. La penalità è stata fatta decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha inoltre nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese ha seguito la soccombenza, con condanna del Ministero al pagamento in favore del ricorrente e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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