Rinuncia in udienza e improcedibilità per carenza di interesse nel giudizio di (TAR Veneto n. 694 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso formalizzata in udienza dal difensore, e non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non consente la declaratoria di estinzione del giudizio. Tuttavia, ove la parte manifesti di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm. Nel giudizio di ottemperanza, la sentenza di rigetto lascia invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente al giudizio e non reca obblighi conformativi in capo all’Amministrazione, sicché non è esperibile il rimedio esecutivo.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono quali eredi del comproprietario di un’area in cui una società esercita attività artigianale e produttiva. Chiedono l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso della società avverso l’ordinanza comunale di rimozione di macchinari e materiali, nonché avverso il diniego di sospensione e proroga del termine di esecuzione.

Ad avviso dei ricorrenti, il Comune non avrebbe dato corso all’ordine di sgombero, consentendo alla controinteressata di proseguire l’attività. Domandano quindi l’accertamento dell’inottemperanza, la condanna dell’Amministrazione ad adottare ogni azione utile, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e il risarcimento dei danni. Il Comune eccepisce l’inammissibilità, sostenendo che la sentenza di rigetto non spiega alcun effetto conformativo. Alla camera di consiglio il difensore dei ricorrenti rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia è stata formalizzata in udienza e non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima. Difetta dunque il presupposto dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che osta alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Avendo però la parte manifestato di non avere più interesse alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, cod. proc. amm.

Sul regime delle spese, in mancanza di accordo tra le parti non è accolta la richiesta di compensazione. Il Tribunale applica la regola della soccombenza virtuale, verificando l’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito.

La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Essa si limita a ritenere infondate le doglianze, senza statuire obblighi in capo all’Amministrazione. Trova quindi applicazione l’orientamento secondo cui solo le pronunce preordinate a un accoglimento fanno nascere l’obbligo di provvedere, mentre le pronunce di rigetto lasciano invariato l’assetto giuridico precedente, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 2202 del 2022.

Il Collegio precisa che il Comune è tenuto a dare esecuzione all’ordine contenuto nell’ordinanza di sgombero, ma tale adempimento non può essere richiesto per la via dell’ottemperanza alla sentenza di rigetto, non essendo consentita in quella sede alcuna modifica o estensione del comando giudiziale, secondo Cons. Stato, sez. VI, n. 1345 del 2021. Il ricorso, anche in assenza della declaratoria di improcedibilità, sarebbe stato inammissibile, il che giustifica la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese. Nulla è disposto verso la controinteressata, non costituitasi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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